01 Dec
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Terzo step per il Decreto Antifrodi: dopo la pubblicazione del DL 157/2021 e delle FAQ dedicate, il Fisco fa ulteriore chiarezza con una 'supercircolare', la n.16/E/2021 del 29 novembre, che fornisce ulteriori chiarimenti a contribuenti e operatori sull’applicazione del Decreto Antifrodi, la norma che, al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni, ha introdotto nuovi obblighi, sia per il Superbonus sia per le agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus (art.121 comma 2 DL 34/2020). Superbonus La prima novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il DL 157/2021, infatti, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza. La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del provvedimento: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Attenzione: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso: 

  • l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi);
  • tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730);
  • quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze.

 La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Altri bonus edilizi (Eco, Sisma, Facciate, Ristrutturazioni) e SAL: circoletto rossoPer tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione, che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. L'avevamo già visto nelle FAQ: le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. Inoltre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia. La parte più interessante della circolare è però senza dubbio quella sui SAL (stato di avanzamento dei lavori): il Fisco precisa infatti che l’attestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus, anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che gli interventi siano almeno avviati. Il motivo è chiaro: il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.

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