03 Sep
03Sep

Detrazioni edilizie in condominio: come funzionano

Qualora determinati interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio rientrino nell’ambito applicativo di più detrazioni, ciascun condomino può stabilire, per la parte di spesa a lui imputabile, di quale detrazione fruire, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini.

E' piuttosto rilevante, il contenuto della risoluzione 49/E/2020 dello scorso 1° settembre dell'Agenzia delle Entrate, dove si chiarisce che:

i condomini che intendono realizzare un cappotto termico esterno in tutte le facciate di un fabbricato che si trova all'interno di una zona omogenea B, rientrante quindi tra quelle agevolabili, possono stabilire se fruire del bonus facciate o dell’ecobonus, indipendentemente dalla scelta degli altri comproprietari;

per il pagamento è necessario il bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o del codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Gli istituti di credito applicheranno, all’atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto pari all’8 per cento;

i contribuenti devono, inoltre, acquisire e conservare l’asseverazione del tecnico abilitato o che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi (è valida anche l’asseverazione redatta dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate) e l’attestato di prestazione energetica (Ape), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatto da un tecnico estraneo ai lavori;

entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all’Enea, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati (dati identificativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese, la tipologia di intervento eseguito, risparmio energetico conseguito, costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali, importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

NB 1 - per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini, come avviene per le detrazioni per i lavori di efficienza energetica sulle parti comuni.

NB 2 - in considerazione della possibile sovrapposizione del bonus facciate con quello delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (nonché di recupero del patrimonio edilizio), il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa. In altri termini, qualora si attuino interventi da ricondurre astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti.

 

Cessione del credito alla base della scelta?

Il Fisco precisa, infine, che nel caso in cui alcuni condomini scelgono di non fruire del bonus facciate ma dell’ecobonus solo per poter operare la cessione del credito, l’art.121 del DL 34/2020 stabilisce, tra l’altro, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.