28 Feb
28Feb

COMUNITA' ENERGETICA: CER


Comunità energetiche rinnovabili (CER): cosa sono.

Si tratta di gruppi di persone, imprese, condomini, cooperative, enti locali, associazioni, enti religiosi che si uniscono per autoprodurre e autoconsumare energia elettrica da fonti rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse. Tecnicamente, il decreto parla di CACER, cioè configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile. Chi sceglierà di associarsi ad una Comunità, dovrà innanzitutto individuare sia un'area dove realizzare l'impianto con tecnologie rinnovabili che altri utenti connessi alla stessa cabina primaria. Sarà inoltre necessario un atto costitutivo del sodalizio che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali. Caratteristiche e requisiti delle configurazioni e degli impianti ammessi all'incentivo Il decreto prevede l’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio successivamente all’entrata in vigore dello stesso, inseriti in configurazioni che prevedono l’utilizzo della rete di distribuzione esistente sottesa alla stessa cabina primaria e, in particolare di: 

  • a) Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 2.2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • b) Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021;
  • c) Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

 I sistemi e le comunità devono prevedere, inoltre, questi requisiti: 

  • la potenza nominale massima del singolo impianto risulta non superiore a 1 MW;
  • i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto e conseguentemente gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data;
  • le configurazioni sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operano, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall’articolo 32 del medesimo decreto legislativo;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 8, lettera e) del medesimo decreto legislativo;
  • gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH);
  • sono inclusi nell’ambito di applicazione del decreto anche i potenziamenti di impianti esistenti, fermo restando che gli incentivi si applicano limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

Il ministro dell'Ambiente e della Sostenibilità energetica (MASE) Gilberto Pichetto Fratin ha avviato l’iter con l’Unione Europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

La proposta di decreto dovrà ora attendere il via libera della Commissione Ue necessario per l’entrata in vigore.

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.