29 Sep
29Sep


Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i 4 decreti legislativi di attuazione del Pacchetto di Direttive sulla "economia circolare" adottato dall'Unione europea nel luglio 2018, che impatta in maniera significativa sulla sotenibilità ambientale e la gestione dei rifiuti.

Rifiuti e imballaggi

Il d.lgs. 116/2020 (GU n.226 dell’11 settembre 2020) è il provvedimento principale, entra in vigore da sabato 26 settembre 2020 e apporta alcune importanti modifiche al Codice dell’ambiente-Testo unico ambientale (d.lgs. 152/2006-TUA) in materia di rifiuti e imballaggi.

Le novità principali:

  • Trasporto dei rifiuti (modifica art.193 TUA):
    • i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività;
    • in tal caso il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede è accompagnato dal solo documento di trasporto (DDT), non essendo necessario anche il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193, comma 19). La disposizione viene estesa anche con riferimento ai rifiuti prodotti nell’ambito della manutenzione di infrastrutture a rete di cui all’art. 230 TUA.
  • Nuove Definizioni (modifiche art.183 TUA):
    • rifiuti da demolizione e costruzione (comma 1 lett. b quater): rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
    • riempimento (comma 1 lett. u bis): operazione di recupero di rifiuti non pericolosi "idonei" per il ripristino di aree escavate, in sostituzione di materiali che non sono rifiuti;
  • Deposito temporaneo prima della raccolta (introduzione art.185-bis):
    • il deposito temporaneo avviene prima della raccolta e non necessita di alcuna autorizzazione;
    • il deposito dei rifiuti di demolizione e costruzione può avvenire anche presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
  • Classificazione dei rifiuti (modifiche art.184): la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e la classificazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente.
  • Sistema di tracciabilità dei rifiuti (modifiche art.188-bis): si disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato nel registro elettronico, di cui all’art.6 del DL 135/2018. Attraverso successivi decreti saranno definite le modalità di compilazione e tenuta della documentazione ambientale e fino alla loro entrata in vigore continuano ad applicarsi i decreti 145/1998 e 148/1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti. Viene, inoltre, chiarito che i soggetti non obbligati ad aderire al registro elettronico possono continuare a tenere la documentazione ambientale in formato cartaceo, anche dopo l’entrata in vigore dei decreti stessi.
  • Responsabilità estesa del produttore (riscrittura art.178-bis): si demanda a successivi decreti la definizione di specifici regimi di responsabilità estesa del produttore, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto).

Gli altri decreti

  1. il d.lgs. 118/2020 di attuazione degli art.2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU n.227 del 12/09/2020) - entrata in vigore 27 settembre 2020;
  2. il d.lgs. 119/2020 di attuazione dell'art.1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (GU n.227 del 12-09-2020) - entrata in vigore 27 settembre 2020;
  3. il d.lgs. 121/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (GU n.228 del 14/09/2020) - entrata in vigore 29 settembre 2020.
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